Alla scadenza dei contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,30 Giugno o 31 Agosto è possibile accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) ovvero è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell’interessato.
I termini per la presentazione dell’istanza prevedono massimo 68 giorni dal termine del contratto, ma se si inoltra la richiesta entro 8 giorni l’indennità decorrerà dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.227,55 euro per il 2021).
Per poter accedere all’indennità di disoccupazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- disoccupazione involontaria: licenziamento, scadenza contratto a termine, dimissioni per giusta causa. In un solo caso la Naspi spetta in caso di dimissioni volontarie: per la neo mamma che si dimette entro il compimento dell’anno di vita del figlio.
- aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni che precedono l’evento di disoccupazione per il quale si richiede il sussidio
- avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nel corso dei 12 mesi che precedono l’evento di disoccupazione (questo requisito solo per il 2021 è sospeso e, quindi, non va soddisfatto).
Per i precari della scuola, quindi, che hanno altri contributi versati nel corso dei 4 anni precedenti, anche una supplenza breve potrebbe dar diritto alla Naspi: le 13 settimane di contributi, infatti, non devono essere soddisfatte con l’ultimo rapporto di lavoro soltanto ma anche con eventuali altri contratti precedenti. Un precario, ad esempio, che lo scorso anno possa non aver avuto diritto all’indennità, sommando ai precedenti anche i contributi versati nel corso dell’attuale anno scolastico potrebbe rientrare nel diritto.