Secondo l’Ordinanza del 10 luglio 2020, n.60 che regola l’accesso alle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) le istituzioni scolastiche ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro sono tenute ad effettuare una verifica definitiva delle domande, da avviare
immediatamente dopo l’individuazione per la conseguente trasmissione agli uffici degli ambiti territoriali. La presente nota intende precisare la sequenza
delle operazioni ripartite tra istituzioni scolastiche e ambiti territoriali.
L’articolo 8, ai commi 7, 8, 9 e 10 dell’OM 60/2020, prevede infatti che:
● 7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate;
● 8. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale
convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai
titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costrizione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter.
del DL 22/2020;
● 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini
delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante;
comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la
valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000;
● 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è,
con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso
non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento
dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”
Capita spesso che con il controllo del titolo di studi in possesso risulti “carente” dei crediti necessari per l’insegnamento corrispondente alla c.d.c richiesta.
Per valutare correttamente un piano di studi è necessario verificare i crediti formativi universitari (CFU) o per le lauree vecchio Ordinamento bisogna verificare gli esami sostenuti durante il percorso accademico.
I CFU sono stati introdotti dal DM 3 novembre 1999, n. 509, sono un sistema quantitativo simbolico che serve per misurare il carico di lavoro dello studente, in ore di lezione o studio.
Un credito formativo universitario (1 CFU) equivale a 25 ore di impegno dello studente, che siano lezioni frontali o studio individuale.
Normalmente, un esame universitario equivale a 6 o 12 CFU. Per ogni esame previsto dal piano di studi viene attribuito il settore scientifico-disciplinare (SSD) ovvero a un’area didattica. I CFU e SSD sono necessari per valutare il piano di studi, è un sistema quantitativo molto utile in tutti i casi sia necessario valutare se sono stati svolti esami in un determinato ambito didattico, in caso di riconoscimento esami svolti all’estero o in altro ateneo e per capire se si è in possesso dei determinati crediti richiesti per l’ottenimento della classe di concorso.
Il piano di studi comprende tutti gli esami da sostenere durante il percorso accademico; può essere stabilito dall’ateneo oppure personalizzato dallo studente, con la scelta degli esami da sostenere per completare il proprio piano di studi e conseguire i titoli di accesso alle Classi di Concorso.
A tal proposito si ricorda che il MIUR, infatti ha rilasciato tre tabelle:
– la Tabella A, consultabile dai docenti con Laurea del nuovo ordinamento;
– la Tabella A1, consultabile dai docenti con Laurea del Vecchio Ordinamento;
– la Tabella B, consultabile dai docenti ITP (Insegnanti Tecnico Pratici).
Per ogni Classe di Concorso della quale si potrebbe essere in possesso, è necessario incrociare i CFU degli SSD maturati, con quelli previsti nella colonna “note”. Ogni laurea, infatti ha delle note specifiche. La colonna “indirizzi di studi” ti aiuterà a capire in quale grado di istruzione e per quale materia potresti insegnare. In caso di CFU mancanti, bisognerà procedere con un’integrazione, sostenendo i singoli corsi universitari.
È importante sapere che i titoli di accesso alle Classi di Concorso sono una discriminante importante nel determinare in quale grado di istruzione potresti essere abilitato.