Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
I lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell’Istituto.
Restano ferme le disposizioni relative alle modalità di presentazione della domanda attualmente valide e indicate nella circolare n. 45/2019, nonché i requisiti previsti dal decreto-legge n. 69/1988 al fine della definizione del diritto e della misura della prestazione familiare.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici sono disponibili su NoiPa le istruzioni e il modello di domanda a partire dal 1° luglio 2021.
A differenza degli altri anni, la domanda presentata non sarà valida per 12 mesi ma solo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, perché dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l’assegno unico per i figli a carico, che assorbirà e sostituirà gli assegni al nucleo familiare.
Gli assegni familiari spettano anche ai dipendenti pubblici, per i seguenti componenti del nucleo familiare residenti con il lavoratore:
- coniuge non separato legalmente o divorziato;
- figli ed equiparati minorenni e maggiorenni inabili;
- figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei familiari numerosi (cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione richiesta all’Inps);
- nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente;
- fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani, di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti. I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.
- alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) oppure all’ Ufficio amministrazione del personale, nel caso di lavoratori pubblici appartenenti agli uffici periferici dello Stato;
- all’Ufficio della propria Amministrazione o all’Ente che gestisce il trattamento economico dei dipendenti, nel caso di personale delle amministrazioni centrali Statali o di altri Enti;
- a ciascun Istituto scolastico con il quale il richiedente ha il contratto Noipa, nel caso di supplenti brevi e occasionali.